Accordo›Titolo TITOLO_IV
Art. 42
42 / 48Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento
In vigore dal 28 ott 2025
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni
e Organismi di collegamento
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-42