Art. 42 · Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento
AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 42

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Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento

In vigore dal 28 ott 2025
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone.
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