Termini e condizioni

Art. VI

Imposte; Limitazioni al pagamento

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AL PAGAMENTO Sezione 6.01. Imposte (a) Il Membro dovrà fare sì che: (i) il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano esenti da, e siano corrisposti senza deduzioni per, qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del, Membro; e (ii) il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia, qualsiasi Accordo di Progetto e qualsivoglia documento correlato a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard siano esenti da qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del Membro, con riferimento alla relativa sottoscrizione, consegna o registrazione. (b) I proventi del Finanziamento non potranno essere utilizzati per il pagamento di Imposte riscosse dal, o sul territorio del, Membro. (c) La Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria, aumentare o diminuire la percentuale delle spese da finanziare a valere su ciascuna Categoria, in base a quanto richiesto al fine di essere conforme al paragrafo (b) della presente Sezione. Sezione 6.02. Limitazioni al Pagamento Il Membro dovrà fare sì che il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano corrisposti senza limitazioni di alcun tipo imposte dal, o nel territorio del, Membro.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163#art-tec-vi

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Imposte; Limitazioni al pagamento (Art. VI Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo