Termini e condizioni
Art. VI
Imposte; Limitazioni al pagamento
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AL PAGAMENTO
Sezione 6.01. Imposte
(a) Il Membro dovrà fare sì che:
(i) il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano esenti da, e siano corrisposti senza deduzioni per, qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del, Membro; e
(ii) il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia, qualsiasi Accordo di Progetto e qualsivoglia documento correlato a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard siano esenti da qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del Membro, con riferimento alla relativa sottoscrizione, consegna o registrazione.
(b) I proventi del Finanziamento non potranno essere utilizzati per il pagamento di Imposte riscosse dal, o sul territorio del, Membro. (c) La Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria, aumentare o diminuire la percentuale delle spese da finanziare a valere su ciascuna Categoria, in base a quanto richiesto al fine di essere conforme al paragrafo (b) della presente Sezione.
Sezione 6.02. Limitazioni al Pagamento
Il Membro dovrà fare sì che il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano corrisposti senza limitazioni di alcun tipo imposte dal, o nel territorio del, Membro.
Storico versioni
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