Accordo di supporto

Art. I

Definizioni e interpretazione

In vigore dal 8 nov 2024
(Numero di operazione 54753) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE tra BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e per presa visione CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., in qualità di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche Data 17 febbraio 2024 INDICE ARTICLE I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE ARTICLE II - SUPPORTO AL PROGETTO ARTICLE III - CESSIONE ARTICLE IV - DIRITTI E DISCREZIONALITÀ DELLE PARTI ARTICLE V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO ARTICLE VI - COSTI ARTICLE VII - ULTERIORI GARANZIE ARTICLE VIII - VARIE ARTICLE IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALLEGATI ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CESSIONE ALLEGATO 2 CONFERMA DI CESSIONE Il presente Accordo di supporto al progetto e cessione (il presente "Contratto") è datato 17 febbraio 2024 ed è stipulato tra: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ("Italia"); e ai fini delle conferme secondo quanto ivi indicato CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., in qualità di (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") e (ii) Cessionario (come infra definito); e al fine di fornire determinate dichiarazioni, come specificati per quanto concerne lo stesso nel presente Contratto. PREMESSA (A) PREMESSO che la Banca è stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato; (B) PREMESSO che la società di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidità emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuità delle operazioni; (C) PREMESSO che l'Ucraina e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto; (D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalità di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento; (E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che l'Ucraina fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Garanzia Ucraina; (F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sarà finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sarà finanziata attraverso fondi che l'Italia metterà a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a ciò destinate; (G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticiperà 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP è stato concordato che la Banca cederà, di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto. TUTTO CIÒ PREMESSO, la BERS e l'Italia convengono quanto segue, che CDP conferma: ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE Sezione 1.01 Definizioni. Ove utilizzati nel presente Accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (ivi compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato: "Diritti di Finanziamento indica, in relazione al Ceduti" Finanziamento (o ai Finanziamenti) destinato ad essere, di volta in volta, oggetto di cessione dalla Banca a CDP ai sensi della Sezione 3.02(a), unicamente i seguenti diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali con riferimento a tale Finanziamento (o Finanziamenti): (i) sezione 2.02 (Ulteriori Condizioni Finanziarie del Finanziamento) del Contratto di Finanziamento, ad esclusione del paragrafo (f) di tale sezione; (ii) sezione 2.03 (Interessi e interessi di mora sulla Tranche Finanziata Italia) del Contratto di Finanziamento; (iii) sezione 5.02 (Accelerazione della Scadenza) del Contratto di Finanziamento; (iv) sezione 3.06 (Pagamenti da parte della Mutuataria) dei Termini e Condizioni Standard; (v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e Determinazione del Pagamento) dei Termini e Condizioni Standard; (vi) sezione 7.06 (Eventi di Accelerazione della Scadenza) dei Termini e Condizioni Standard; e (vii) articolo VIII (Opponibilità; Risoluzione delle controversie) dei Termini e Condizioni Standard, unitamente ad ogni azione, sostanziale o procedurale e difesa inerente o accessoria a quanto sopra. "Diritti Ceduti" indicano i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che siano ceduti, di volta in volta, a CDP dalla Banca, ai sensi (e, in ciascun caso, nella misura ivi consentita) della Sezione 3.02(a), ad esclusione dei Diritti Esclusi. "Cessionario" indica CDP nella sua qualità di cessionario dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a). "Conferma di Cessione" indica la comunicazione trasmessa dalla Banca a CDP (con copia all'Italia), nella forma indicata all'Allegato 2 (Conferma di Cessione), ai sensi della quale la Banca conferma a favore di CDP l'avvenuta cessione relativa ai Diritti Ceduti ivi specificati ai sensi della Sezione 3.02(a), indicandone i dettagli. "Data di Cessione" indica, in relazione ai Diritti Ceduti, la data indicata nella relativa Comunicazione di Cessione. "Mutuataria" indica la Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo", in qualità di mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento. "Titolo BERS" indica il titolo a tasso variabile per un ammontare pari a 100 milioni di euro emesso dalla Banca nell'ambito del suo EUR 45.000.000.000 Global Medium Term Note Programme, sottoscritto e acquistato da CDP ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Sottoscrizione. "Diritti Esclusi" indica: (i) qualsiasi diritto, titolo, interesse e beneficio contrattuale riferibile al Finanziamento (o ai Finanziamenti) e alla Garanzia Ucraina che non siano Diritti Ceduti; e (ii) qualsiasi diritto extracontrattuale della Banca rispetto ai Diritti Ceduti, derivante dallo status personale della Banca quale istituzione finanziaria internazionale e dai relativi privilegi, immunità ed esenzioni, siano essi derivanti dall'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalle convenzioni internazionali o da qualsiasi legge applicabile, incluso lo status di creditore privilegiato della Banca (ma, a titolo di chiarimento, fatta salva qualsivoglia cessione dei diritti contrattuali della Banca in qualità di creditore ai sensi del Contratto di Finanziamento e di beneficiario della Garanzia Ucraina, ai sensi del presente Contratto). "Data di Pagamento degli indica ciascuna relativa data di Interessi" pagamento degli interessi con riferimento al Titolo BERS, come definita nel pricing supplement relativo al Titolo BERS medesimo. "Autorità Italiane" indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, e/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e/o l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o qualsiasi altro soggetto competente del Governo della Repubblica Italiana, nominato per le finalità del presente Contratto. "Finanziamento" indica ciascuna Erogazione effettuata dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia, e l'importo in linea capitale in essere di tale Erogazione. "Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento in data odierna o avente una data prossima alla stessa tra la Mutuataria e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha concordato di mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento di cui al paragrafo (D) delle Premesse. "Comunicazione di Cessione" indica la comunicazione di cessione trasmessa dalla Banca alla Mutuataria e all'Ucraina, nella forma indicata nell'Allegato 1 (Comunicazione di Cessione), al fine di effettuare la cessione di determinati Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), con indicazione dei relativi dettagli. "Parte" e "Parti" indica una parte del presente Accordo e Parti sarà interpretato di conseguenza. Qualsivoglia riferimento ad una Parte nel presente Accordo dovrà essere riferito a tale Parte nella sua qualità (o più qualità) e ruolo (o ruoli) specificatamente indicati e definiti nel presente Contratto. "Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto di sottoscrizione da stipularsi tra CDP (in qualità di sottoscrittore) e la Banca (in qualità di emittente), ai sensi del quale CDP sottoscriverà e acquisterà il Titolo BERS ai termini e alle condizioni ivi previsti. "Garanzia Ucraina" indica la garanzia in data odierna o avente una data prossima alla stessa sottoscritta tra l'Ucraina, l'Italia e la Banca in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento. Sezione 1.02 Interpretazione. (a) Salvo che il contesto richieda diversamente, qualsivoglia riferimento ad Articoli, Sezioni o Allegati nel presente Accordo sarà interpretato come un riferimento agli Articoli, alle Sezioni o agli Allegati del presente Accordo e i termini espressi al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le società di capitali, le società di persone e le altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includeranno i relativi successori e aventi causa autorizzati. (b) Le intestazioni degli Articoli, delle Sezioni e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per comodità di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto. (c) Un riferimento a "scrittura" o "scritto" includerà l'e-mail. (d) Un riferimento al "presente Accordo" (o a qualsiasi disposizione di esso) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nel presente Accordo costituirà un riferimento al presente Accordo, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come modificato (in ogni caso, qualora non sia in violazione delle disposizioni del presente Contratto) di volta in volta. (e) Le parole che seguono i termini "compreso", "include", "in particolare", "a titolo esemplificativo" o qualsiasi altra espressione simile dovranno essere interpretate come elementi illustrativi e non limitano il senso delle parole, della descrizione, della definizione, della frase o del termine che precedono tali termini. (f) Il riferimento a un "modifica" includerà una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovrà essere interpretato di conseguenza). (g) A seguito di ciascuna Erogazione ai sensi della Tranche Finanziata Italia, la stessa rileverà quale Finanziamento ai fini del, e come definito nel, presente Contratto. (h) Ogni riferimento a CDP nel presente Contratto, incluse le Premesse, è da intendersi un riferimento alla stessa nella qualità e nel ruolo specificatamente indicato e definito nel presente Contratto. Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. La Banca riconosce che l'Italia è membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia è soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163#art-ads-i

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo