Termini e condizioni

Art. X

Comunicazioni; Rappresentanti autorizzati; Modifiche

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE Sezione 10.01. Comunicazioni Qualsivoglia comunicazione o richiesta che debba o possa essere inoltrata o presentata ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di ciascun Accordo di Progetto, o ai sensi di qualsiasi altro accordo delle parti ivi contemplato, dovrà essere in forma scritta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 9.01, tale comunicazione o richiesta si riterrà debitamente inviata o presentata una volta consegnata in forma leggibile alla parte a cui deve essere inoltrata o presentata all'indirizzo della parte indicato nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o nel relativo Accordo di Progetto, o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avrà indicato per iscritto alla parte che ha inviato la comunicazione o presentato la richiesta. Salvo quanto diversamente previsto nel Manuale per le Erogazioni della BERS (per le richieste di Erogazione e le questioni correlate), tale consegna potrà essere effettuata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. Sezione 10.02. Potere di Agire Qualsiasi azione richiesta o consentita e qualsiasi documentazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto di Finanziamento da parte della Mutuataria, ai sensi del Accordo di garanzia da parte del Garante o ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto da parte di un Soggetto del Progetto sarà intrapresa o sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria, dal Rappresentante Autorizzato del Garante o dal Rappresentante Autorizzato di qualsiasi Soggetto del Progetto, a seconda dei casi, o da qualsiasi altro funzionario della Mutuataria, del Garante o di qualsiasi Soggetto del Progetto che tale Rappresentante Autorizzato designerà per iscritto. La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto dovranno fornire alla Banca evidenze sufficienti circa i poteri di firma e dello specimen di firma autorizzato di ciascuno di tali funzionari. Sezione 10.03. Modifiche (a) Il Contratto di Finanziamento potrà essere modificato mediante atto scritto firmato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Nel caso in cui, a giudizio della Banca, tale modifica determini un ampliamento degli obblighi del Garante, tale atto scritto dovrà essere sottoscritto anche dal Rappresentante Autorizzato del Garante. (b) Il Accordo di garanzia potrà essere modificato mediante strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. (c) Ciascun Accordo di Progetto potrà essere modificato mediante uno strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Soggetto del Progetto che ne è parte e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Sezione 10.04. Lingua Inglese Qualsivoglia documento consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto dovrà essere redatto in lingua inglese. I documenti in qualsiasi altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese certificata come traduzione approvata e tale traduzione approvata sarà conclusiva. Sezione 10.05. Sottoscrizione per Scambi (Counterparts) Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto potranno essere sottoscritti mediante più scambi di copie separati (counterparts), ciascuna delle quali costituirà un originale. Sezione 10.06. Divulgazione La Banca potrà divulgare il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto e qualsiasi informazione relativa a tali accordi (compresi i documenti e le scritture riguardanti la Mutuataria, il Garante, il Soggetto del Progetto e il Progetto) in conformità con la propria policy di accesso alle informazioni, in vigore al momento di tale divulgazione, e in relazione a qualsiasi controversia o procedimento relativa a, o che coinvolga, il Progetto o ciascuno tra il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, al fine di difendere, tutelare o far valere qualsiasi diritto o interesse della Banca.
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