Termini e condizioni
Art. IX
Efficacia; Risoluzione
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE
Sezione 9.01. Data di Efficacia
Salvo diverso accordo tra la Banca e la Mutuataria, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto diverranno efficaci alla data in cui la Banca inoltrerà alla Mutuataria e al Garante la notifica di accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03.
Sezione 9.02. Condizioni Sospensive all'Efficacia
Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto non entreranno in vigore a meno che la Banca confermi che non si sia verificato e non sia in essere alcun evento di cui alla Sezione 7.01(a) o 7.06; e fino a quando non sarà stata fornita alla Banca evidenza, in forma e sostanza di gradimento per la stessa circa quanto segue:
(a) la sottoscrizione e la consegna del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia per conto della Mutuataria e del Garante sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le azioni governative e societarie necessarie.
(b) la sottoscrizione e la consegna di ciascun Accordo di Progetto, se del caso, per conto di ciascuna Entità del Progetto sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le necessarie azioni governative, societarie e amministrative.
(c) si siano verificati tutti gli altri eventi specificati nel Contratto di Finanziamento quali condizioni ulteriori alla sua efficacia.
Sezione 9.03. Parere Legale
Nell'ambito delle evidenze da fornirsi ai sensi della Sezione 9.02, la Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto forniranno, o faranno in modo che vengano fomiti, alla Banca uno o più pareri (in forma e sostanza di gradimento per la Banca) di consulenti ritenuti accettabili per la Banca, in relazione alle questioni che potranno essere specificate nel Contratto di Finanziamento o che saranno ragionevolmente richieste dalla Banca, e che dimostrano che: (a) Per conto della Mutuataria, il Contratto di Finanziamento è stato debitamente autorizzato o ratificato dalla Mutuataria, nonché sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti della Mutuataria, opponibili in conformità ai relativi termini.
(b) Per conto del Garante, il Accordo di garanzia è stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonché sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti del Garante, opponibili in conformità ai relativi termini.
(c) Per conto di ciascun Soggetto del Progetto, ogni Accordo di Progetto di cui è parte è stato debitamente autorizzato o ratificato da, nonché sottoscritto e consegnato per conto di, tale Soggetto del Progetto e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti di tale Soggetto del Progetto, opponibile in conformità ai relativi termini.
Sezione 9.04. Risoluzione per Mancata Entrata in Vigore
Laddove il Contratto di Finanziamento non sia divenuto efficace entro la data specificata nel Contratto di Finanziamento ai fini della presente Sezione, tutti gli obblighi della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto cesseranno, a meno che la Banca, dopo aver considerato le ragioni del ritardo, non indichi una data successiva ai fini della presente Sezione. La Banca comunicherà tempestivamente alla Mutuataria e al Garante tale data successiva.
Sezione 9.05. Cessazione per Adempimento
Nel momento in cui l'intero importo principale del Finanziamento sarà stato rimborsato e tutti gli interessi e gli Oneri maturati o divenuti esigibili sul Finanziamento saranno stati corrisposti, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, e tutti gli obblighi delle parti ai sensi dello stesso, cesseranno immediatamente.
Storico versioni
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