Termini e condizioni

Art. IV

Realizzazione del progetto

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Sezione 4.01. Cooperazione e Informazioni (a) La Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante coopereranno pienamente per assicurare la realizzazione degli scopi per i quali il Finanziamento è stato concesso. A tal fine, la Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante dovranno: (i) di volta in volta, su richiesta di una di esse, scambiarsi opinioni in merito all'avanzamento del Progetto, alle finalità del Finanziamento e all'adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia, nonché all'adempimento di un Soggetto del Progetto ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto di cui sia parte, e di qualsiasi accordo correlato, e fornire alle altre parti tutte le informazioni ad esse relative che siano state ragionevolmente richieste; e (ii) informarsi reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con le questioni di cui al precedente paragrafo (i). (b) La Mutuataria informerà tempestivamente la Banca di qualsiasi proposta di modifica della natura o dell'ambito del Progetto o dell'attività o delle operazioni di un Soggetto del Progetto e di qualsiasi evento o condizione che possa influire in modo sostanziale sulla realizzazione del Progetto o sullo svolgimento dell'attività o delle operazioni di un Soggetto del Progetto. (c) Il Garante non intraprenderà alcuna azione, nè consentirà ad alcuno dei suoi agenti o controllate di intraprendere alcuna azione, che possa impedire o interferire con la realizzazione del Progetto o con l'efficiente funzionamento delle strutture del Progetto o con l'adempimento degli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o degli obblighi di un Soggetto del Progetto ai sensi di un Accordo di Progetto. Il Garante dovrà altresì garantire che nessuna azione di questo tipo sia intrapresa o permessa da alcuna delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da alcuna entità posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del, Garante o di tali suddivisioni. Sezione 4.02. Responsabilità Relative alla Realizzazione del Progetto (a) La Mutuataria realizzerà il Progetto o farà in modo che il Progetto sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza in conformità con le leggi, gli standard e le prassi ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro indicati nel Contratto di Finanziamento e con gli altri relativi standard e prassi e fornirà tempestivamente, ove necessario, i fondi, i terreni, le strutture, i servizi e le altre risorse necessarie a tali scopi. (b) Ove vi sia un Accordo di Progetto che attribuisce la responsabilità parziale o totale della realizzazione del Progetto a un Soggetto del Progetto, la Mutuataria dovrà: (i) far sì che tale Soggetto del Progetto coinvolto esegua, in conformità alle disposizioni di tale Accordo di Progetto, tutti gli obblighi dello stesso ivi previsti; e (ii) non intraprendere o permettere che venga intrapresa alcuna azione che possa impedire o interferire con tale esecuzione. (c) Fermo restando quanto previsto alle precedenti sottosezioni (a) o (b), la Mutuataria intraprenderà o farà sì che siano intraprendese tutte le azioni necessarie per acquisire, ove e quando necessario, tutti i terreni e i diritti sugli stessi necessari per la realizzazione del Progetto e fornirà alla Banca, tempestivamente su richiesta di quest'ultima, evidenze soddisfacenti che tali terreni e diritti sui terreni siano disponibili per tali scopi. (d) La Mutuataria dovrà assicurare o fare in modo che venga assicurato, o adottare provvedimenti adeguati e soddisfacenti per la Banca per provvedere all'assicurazione di: (i) le merci importate da finanziare con i proventi del Finanziamento per il Progetto, contro i rischi connessi all'acquisto, al trasporto e alla consegna delle stesse nel luogo di utilizzo o di installazione ( e, se del caso, contro i rischi durante il periodo di costruzione), con indennizzi nella Valuta necessaria per sostituire o riparare tali merci; e (ii) tutti gli altri beni che siano funzionali alla fattibilità finanziaria o tecnologica del Progetto e che sono di proprietà o sotto il controllo della Mutuataria. (e) La Mutuataria dovrà in ogni momento gestire e mantenere, o far sì che vengano gestite e mantenute, in buone condizioni di funzionamento tutte le strutture rilevanti per il Progetto e, in modo adeguatamente tempestivo, effettuare o far effettuare tutte le riparazioni e i rinnovi necessari. (f) La Mutuataria farà in modo che tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento siano utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto. (g) La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto non intraprenderanno, e non autorizzeranno o permetteranno ad alcuno dei propri funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere, alcuna Pratica Vietata in relazione all'appalto, all'aggiudicazione o all'esecuzione di qualsiasi contratto relativo al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 4.03. Appalti (Procurement) (a) Salvo diverso accordo della Banca, l'approvvigionamento di beni, opere e servizi, compresi i servizi di consulenza, necessari per il Progetto e da finanziare con i proventi del Finanziamento, sarà disciplinato dal Regolamento sugli Appalti della BERS e dalle disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento. (b) Ove, in conformità con le Policy e le Procedure Operative, la Banca dovesse stabilire che la Mutuataria, il Garante, qualsiasi Soggetto del Progetto, i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti o i subconsulenti, nel concorrere per o nell'eseguire qualsiasi accordo in relazione al Progetto (compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), abbiano posto in essere una Pratica Vietata, la Banca potrà dichiarare che tale accordo non è ammissibile ai fini del finanziamento e potrà intraprendere qualsiasi Azione Esecutiva, o Azione di Divulgazione di cui alle Policy e Procedure Operative. (c) Ciascuno tra la Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovrà, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale entità è direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento, assicurare che nei documenti di gara e nei contratti relativi al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni: (i) in cui viene specificato che i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti e i sub-consulenti non dovranno, e non dovranno autorizzare o consentire ad alcuno dei rispettivi funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere alcuna Pratica Vietata in relazione al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento); e (ii) relative alla comunicazione ai fornitori, ai subfornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori, ai concessionari, ai consulenti e ai sub-consulenti che la Banca ha il diritto di attivare le proprie Policy e Procedure Operative, comprese le Azioni Esecutive e le Azioni di Divulgazione ivi previste, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate relative al Progetto ( compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento). Sezione 4.04. Scritture e Relazioni sul Progetto (a) La Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovranno, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale soggetto è direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento: (i) adottare procedure e scritture adeguati alla registrazione e al monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto (compresi i relativi costi e i benefici che ne deriveranno), ai fini dell'identificazione di tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e per identificarne l'utilizzo nel Progetto, e mettere tali scritture a disposizione dei Rappresentanti della Banca su richiesta della Banca stessa; (ii) fornire tempestivamente alla Banca le informazioni che la Banca potrà di volta in volta ragionevolmente richiedere e consentire ai Rappresentanti della Banca, su richiesta di quest'ultima: (A) di visitare qualsiasi struttura e cantiere relativi al Progetto o qualsiasi altra sede in cui si svolge l'attività della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto; (B) di aver accesso a, ed esaminare, tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e tutti gli impianti, le installazioni, i siti, le opere, gli edifici, le proprietà, le attrezzature, i beni, i libri, la contabilità, i registri e i documenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto, e consentire che tali registri e la contabilità siano revisionati dai revisori della Banca; e (C) incontrare e discutere con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto che la Banca ritenga necessari e appropriati, in ogni caso, anche al fine di facilitare il monitoraggio e la valutazione del Progetto da parte della Banca e consentire alla Banca di esaminare e rispondere a qualsiasi richiesta relativa al Progetto presentata all'IP AM, e valutare se si sia verificata una Pratica Vietata in relazione al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento); (iii) garantire che nei documenti di gara e in tutti i contratti relativi al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni ai sensi della Sezione 4.04(a)(i) e (ii) in relazione a fornitori, subfornitori, appaltatori, subappaltatori, concessionari, consulenti e sub-consulenti; (iv) fornire ai Rappresentanti della Banca tutte le relazioni e le informazioni che la Banca potrà ragionevolmente richiedere in merito al Progetto, comprese le informazioni sulle questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, al suo costo e, se del caso, ai benefici che ne deriveranno, alla spesa dei proventi del Finanziamento e a tutti i beni, opere e servizi finanziati con tali proventi; (v) senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (a)(iii), salvo diverso accordo della Banca, fornire o fare in modo che vengano fomite alla Banca relazioni periodiche sul Progetto in una forma soddisfacente per la Banca e con la frequenza indicata nel Contratto di Finanziamento, specificando tra l'altro i progressi compiuti e i problemi riscontrati durante il periodo in esame, le misure adottate o proposte al fine di rimediare a tali problemi e il programma delle attività proposto e i progressi previsti nel periodo successivo; e (vi) fornire o fare in modo che siano fomiti ai Rappresentanti della Banca, immediatamente dopo la loro predisposizione, tutti i piani, le specifiche, le relazioni, i documenti contrattuali e i programmi di costruzione e di approvvigionamento per il Progetto, e tutte le relative modifiche o integrazioni sostanziali, contenenti i dettagli richiesti dalla Banca. (b) Al verificarsi di un'aggiudicazione di un contratto per beni, opere o servizi da finanziare con i proventi del Finanziamento, la Banca potrà pubblicare una descrizione dello stesso, il nome e la nazionalità della parte a cui è stato aggiudicato il contratto e il prezzo del contratto. (c) Immediatamente dopo uno dei due seguenti eventi: (i) il completamento del Progetto; oppure (ii) l'utilizzo o la cancellazione dell'intero importo del Finanziamento, ma in ciascun caso non oltre sei mesi dall'Ultima Data di Disponibilità o da una data successiva concordata dalla Banca; la Mutuataria preparerà e fornirà alla Banca una relazione, in una forma ritenuta soddisfacente per la Banca e di una portata e contenente i dettagli ragionevolmente richiesti dalla Banca, sulla realizzazione e sul funzionamento iniziale del Progetto, comprese informazioni su questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, sul suo costo e sui benefici che ne derivano e ne deriveranno, sull'adempimento da parte della Mutuataria e della Banca dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e sulla realizzazione degli scopi del Finanziamento.
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urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163#art-tec-iv

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