Termini e condizioni
Art. III
Erogazioni; Impegni di rimborso; Interessi e altri oneri; Rimborso
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO
Sezione 3.01. Erogazioni
La Mutuataria potrà utilizzare di volta in volta l'Importo Disponibile in conformità alle disposizioni del Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
(a) Ultima Data di Disponibilità
Il diritto della Mutuataria di utilizzare l'Importo Disponibile sarà efficace a partire dalla Data di Efficacia e terminerà all'Ultima Data di Disponibilità o ad una data successiva che la Banca potrà stabilire a seguito della ricezione di una previa richiesta scritta della Mutuataria ( che, in presenza di un Accordo di garanzia, dovrà essere controfirmata o comunque approvata dal Garante). La Banca comunicherà tempestivamente alla Mutuataria tale data successiva.
(b) Richieste di Erogazione
(i) Per effettuare una Erogazione, la richiesta di erogazione dovrà essere presentata alla Banca dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria o da un soggetto designato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria. Ogni richiesta di erogazione presentata dovrà essere conforme e nella forma prescritta dal Manuale per le Erogazioni della BERS (EBRD Disbursement Handbook) e dovrà essere inoltrata alla Banca almeno quindici Giorni Lavorativi prima della data di valuta proposta per l'Erogazione. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere soddisfacente per la Banca nella sostanza e dovrà essere accompagnata da documenti e altre evidenze in forma e sostanza idonee a fornire alla Banca la prova che la Mutuataria ha diritto all'importo della Erogazione e che l'importo della stessa sarà utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al Contratto di Finanziamento.
(ii) Ad eccezione dell'ultima Erogazione o salvo diverso accordo della Banca, le Erogazioni saranno effettuate per importi non inferiori all'Importo Minimo di Erogazione.
(c) Valuta delle Erogazioni
Le Erogazioni saranno effettuate nella Valuta del Finanziamento per un importo equivalente alle spese da finanziare con i proventi del Finanziamento. Nel caso di spese sostenute in una o più Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento, l'importo equivalente delle Erogazioni sarà determinato come segue:
(i) Ove la Mutuataria richieda il pagamento nella Valuta del Finanziamento, la Banca determinerà l'importo equivalente della Erogazione due Giorni Lavorativi prima del pagamento.
(ii) Ove la Mutuataria richieda il pagamento in una o più Valute delle spese, la Banca, a condizione che tali spese siano in Valute o in una Valuta prontamente disponibili del Membro, acquisterà tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterrà opportuno. L'importo equivalente dell'Erogazione sarà determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla. Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta. (d) Pagamenti in altre Valute
In circostanze eccezionali, la Banca potrà accogliere la richiesta della Mutuataria di effettuare il pagamento in una o più Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento o dalla valuta delle spese. In tal caso, la Banca acquisterà tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterrà opportuno. L'importo equivalente della Erogazione sarà determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta.
Sezione 3.02. Impegni di Rimborso Condizionati e Incondizionati
(a) Su richiesta della Mutuataria, la Banca potrà, in conformità con le disposizioni del Manuale per le Erogazioni della BERS, emettere Impegni di Rimborso incondizionati o condizionati per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle relative banche ai sensi di lettere di credito relative alle spese da finanziare nell'ambito del Finanziamento. Tali rimborsi costituiranno una Erogazione.
(b) Nel caso di un Impegno di Rimborso condizionato, l'obbligo di pagamento della Banca sarà sospeso o risolto immediatamente a seguito di qualsiasi sospensione o cancellazione del Finanziamento da parte della Banca ai sensi delle Sezioni 7.01 o 7.02.
(c) Nel caso di un Impegno di Rimborso incondizionato, l'obbligo di pagamento della Banca non sarà condizionato da alcuna successiva sospensione o cancellazione del Finanziamento.
Sezione 3.03. Ridistribuzione
(a) Ove la Banca ritenga che l'importo del Finanziamento destinato a una determinata Categoria sia insufficiente a finanziare la percentuale concordata di spese in tale Categoria, la Banca potrà, mediante comunicazione alla Mutuataria (e, in presenza di un Accordo di garanzia, al Garante):
(i) destinare a tale Categoria, nella misura necessaria a coprire l'ammanco stimato, i proventi del Finanziamento che precedentemente a tale ridistribuzione erano destinati ad un'altra Categoria e che, a giudizio della Banca, non sono necessari per far fronte ad altre spese; e
(ii) ove tale ridistribuzione non fosse in grado di colmare completamente l'ammanco stimato, ridurre la percentuale delle spese da finanziare in modo da poter continuare ad effettuare ulteriori Erogazione nell'ambito di tale Categoria fino a quando non saranno state effettuate tutte le spese previste.
(b) Nel caso in cui abbia luogo una ridistribuzione ai sensi del paragrafo (a)(i) di cui sopra, la Mutuataria potrà richiedere alla Banca (la quale richiesta, in presenza di un Accordo di garanzia, dovrà essere controfirmata o comunque approvata dal Garante) di effettuare un'ulteriore ridistribuzione di un importo equivalente dei proventi del Finanziamento ad un'altra Categoria concordata tra la Mutuataria e la Banca.
Sezione 3.04. Interessi
Ad eccezione di quanto previsto dalla Sezione 3.09:
(a) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della successiva Sezione 3.04(b ), si applicherà il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
(b) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, gli interessi sul Finanziamento saranno determinati e saranno dovuti secondo i seguenti termini:
(i) L'importo a titolo di capitale del Finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato maturerà interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Variabile calcolato in conformità alla presente Sezione.
(ii) Gli interessi matureranno su base giornaliera, a partire dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, fino all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che coincide con l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
(iii) Il Tasso di Interesse Variabile sarà pari alla somma del Margine e, fatta salva la Sezione 3.13, del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
(iv) Immediatamente dopo la determinazione del tasso di interesse su un Finanziamento a Tasso Variabile in conformità al Contratto di Finanziamento, la Banca determinerà l'importo complessivo degli interessi che è o è previsto sia dovuto ai sensi di tale Finanziamento a Tasso Variabile per il relativo Periodo di Interessi e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.
(v) La presente Sezione non obbliga la Banca ad effettuare alcuna comunicazione alla Mutuataria o al Garante in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo.
(c) Fermo restando quanto sopra, ove così previsto nel Contratto di Finanziamento, la Mutuataria potrà, in alternativa al pagamento di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile su tutto o parte del Finanziamento in quel momento in essere, scegliere di corrispondere interessi ad un Tasso di Interesse Fisso su tale parte del Finanziamento, come segue:
(i) La Mutuataria potrà esercitare tale opzione alle seguenti condizioni:
(A) al momento dell'esercizio non si sia verificato e sussista alcun evento di cui alla Sezione 7.01 (e alcun evento che, a seguito di comunicazione e/o decorso del tempo, possa divenire tale) nè alcun Evento di Alterazione del Mercato; e
(B) l'importo in linea capitale del Finanziamento oggetto di conversione da Tasso di Interesse Variabile a Tasso di Interesse Fisso non sia inferiore all'equivalente nella Valuta del Finanziamento di Euro 5.000.000.
(ii) La Mutuataria eserciterà tale opzione mediante comunicazione alla Banca almeno cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Determinazione degli Interessi proposta. Tale comunicazione, salvo diverso accordo della Banca, sarà irrevocabile e conterrà la Data di Determinazione degli Interessi e il Periodo di Conversione degli Interessi scelti dalla Mutuataria e l'importo in linea capitale del Finanziamento da convertire in un Tasso di Interesse Fisso.
(iii) A partire dalla Data di Conversione degli Interessi, la parte del Finanziamento oggetto di conversione ( come specificato nella comunicazione della Mutuataria) sarà soggetta al Tasso di Interesse Fisso. Ai fini della Sezione 3.04(d), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sarà il tasso di interesse fisso a pronti (forwardfixed interest rate) per la Valuta del Finanziamento disponibile per la Banca sul mercato degli interest rate swap a tale Data di Determinazione degli Interessi per tale Periodo di Conversione degli Interessi, «tenendo conto delle condizioni applicabili a tale porzione del Finanziamento, incluso lo Spread di Adeguamento del Credito (ove applicabile), il piano di ammortamento del capitale e di pagamento degli interessi per il Finanziamento), come tale somma sarà adeguata al fine di tenere conto del merito di credito della Mutuataria. La Banca determinerà il Tasso di Interesse Fisso a tale Data di Determinazione degli Interessi e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.
(iv) La Banca potrà in qualsiasi momento decidere di consolidare tutti i Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in un unico Tasso di Interesse Fisso pari alla media ponderata dei Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in quel momento. La Banca determinerà tale Tasso di Interesse Fisso consolidato e ne darà tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Tale Tasso di Interesse Fisso consolidato si applicherà a tutte le quote del Finanziamento sulle quali matureranno interessi a Tasso di Interesse Fisso a partire dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla comunicazione della Banca alla Mutuataria.
(d) Nel caso in cui il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Fisso, gli interessi sul Finanziamento saranno dovuti come segue:
(i) L'importo principale del Finanziamento di volta in volta utilizzato e non rimborsato maturerà interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Fisso calcolato in conformità alla presente Sezione.
(ii) Gli interessi matureranno dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi, escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
(iii) Il Tasso di Interesse Fisso sarà la somma del Margine e del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante stabiliti nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c) ad una data successiva alla data del Contratto di Finanziamento, nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii).
(e) Ove si verifichi e sia in essere un evento di cui alle Sezioni 7.01(a) o 7.06, la Banca potrà scegliere di richiedere alla Mutuataria il pagamento degli interessi sulla parte del Finanziamento, eventualmente soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, non a tale Tasso di Interesse Fisso ma a un Tasso di Interesse Variabile.
(f) Ogni determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili a un Finanziamento sarà definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.
Sezione 3.05. Commissione di Disponibilità e Commissione Front-End
(a) La Mutuataria corrisponderà alla Banca una commissione di disponibilità al tasso specificato nel Contratto di Finanziamento, dovuta sul totale dell'Importo Disponibile più qualsiasi importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso e non ancora utilizzato, a condizione che la Commissione di Impegno dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato sarà superiore dello 0,5% annuo al tasso della Commissione di Impegno di cui al Contratto di Finanziamento. La Commissione di Disponibilità maturerà a partire da sessanta giorni dopo la data del Contratto di Finanziamento o, nel caso di Commissione di Disponibilità dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato, dalla data di emissione di tale Impegno di Rimborso incondizionato, e maturerà e sarà calcolata sulla stessa base degli interessi di cui alla Sezione 3.04(b)(ii). La Commissione di Disponibilità sarà dovuta ad ogni Data di Pagamento degli Interessi (anche ove nessun interesse sia dovuto a tale data) a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Efficacia.
(b) La Mutuataria corrisponderà alla Banca una commissione front-end pari all'uno per cento (1 %) (o altro importo indicato nel Contratto di Finanziamento) dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento.
(c) Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Finanziamento, la Banca, per conto della Mutuataria, tratterà tale ammontare dall'Importo Disponibile alla Data di Efficacia, o entro i sette giorni successivi, e verserà a se stessa l'importo della Commissione Front-end dovuta ai sensi della Sezione 3.05(b).
(d) Nel caso in cui la Mutuataria scelga, ai sensi del Contratto di Finanziamento, di versare la Commissione Front-end con risorse proprie, la Commissione Front-end sarà dovuta entro sette giorni dalla Data di Efficacia.
Sezione 3.06. Pagamenti da parte della Mutuataria
(a) Il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento saranno dovuti dalla Mutuataria secondo le modalità e alle date stabilite nel Contratto di Finanziamento.
(b) L'importo complessivo di qualsiasi interesse, commissione o onorario maturato che sia, o diventi, esigibile dalla Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà arrotondato a due cifre decimali.
Sezione 3.07. Rimborso Anticipato
(a) La Mutuataria potrà, ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo in linea capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato, unitamente a tutti gli interessi e gli Oneri maturati e non rimborsati, con un preavviso scritto di almeno trenta Giorni Lavorativi alla Banca, preavviso che sarà irrevocabile e vincolante per la Mutuataria.
(b) La Mutuataria corrisponderà alla Banca, alla data del rimborso anticipato, una commissione amministrativa di rimborso anticipato pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento oggetto del rimborso anticipato.
(c) In caso di rimborso anticipato parziale, tale rimborso anticipato:
(i) sarà, salvo diverso accordo della Banca, di importo almeno pari al minore tra:
(A) l'Importo Minimo di Rimborso Anticipato; e
(B) l'importo capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato; e
(ii) dovrà essere:
(A) in primo luogo, imputato ai fini del pagamento degli interessi e degli Oneri del Finanziamento; e
(B) in secondo luogo, imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato.
Sezione 3.08. Cancellazione
(a) La Mutuataria potrà cancellare tutto o parte dell'Importo Disponibile in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi con un preavviso scritto di almeno trenta Giorni Lavorativi alla Banca, il quale preavviso sarà irrevocabile e vincolante per la Mutuataria.
Tale cancellazione sarà di importo almeno pari al minore tra:
(i) l'Importo Minimo di Cancellazione; e
(ii) l'Importo Disponibile.
(b) In caso di cancellazione da parte della Mutuataria ai sensi della sottosezione (a) della presente Sezione o da parte Banca ai sensi della Sezione 7.02:
(i) la Mutuataria corrisponderà alla Banca, alla data di cancellazione, tutti gli Oneri dovuti e non corrisposti a tale data e una commissione di cancellazione pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento cancellato, ad eccezione degli importi cancellati ai sensi della Sezione 7.02(a);
(ii) l'importo cancellato sarà dedotto dall'Importo Disponibile in essere alla data della cancellazione; e
(iii) l'importo cancellato sarà imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento in scadenza dopo la data di tale cancellazione.
Sezione 3.09. Interessi di Mora
(a) Ove la Mutuataria non corrisponda alla scadenza qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'importo scaduto maturerà interessi ad un tasso pari alla somma di:
(i) due per cento (2%) annuo;
(ii) il Margine; e
(iii) il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante o, se si è verificato un Evento di Alterazione del Mercato, il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista della Banca ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, ove disponibile), fermo restando che qualora il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (iii) sia inferiore a zero, il tasso sarà considerato pari a zero.
(b) Gli interessi di Mora dovranno:
(i) matureranno su base giornaliera dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
(ii) saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni;
(iii) saranno capitalizzati alla fine di ciascun Periodo di Interessi di Mora; e
(iv) saranno immediatamente esigibili su richiesta.
(c) Qualsivoglia determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili agli importi scaduti e dei Periodi di Interesse di Mora sarà definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.
Sezione 3.10. Costi di Unwinding
(a) Qualora, per qualsiasi motivo (compresa, a titolo esemplificativo, un'accelerazione della scadenza ai sensi della Sezione 7.06), una parte di un Finanziamento denominato in Euro e soggetto a Tasso di Interesse Variabile diventi dovuto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, la Mutuataria corrisponderà alla Banca, su richiesta, l'eventuale importo in base al quale:
gli interessi che sarebbero maturati su tale porzione di Finanziamento a partire dalla data in cui la relativa porzione di Finanziamento è divenuta esigibile fino all'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento ad un tasso pari al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per tale porzione di Finanziamento per tale Periodo di Interessi;
superano:
gli interessi che la Banca potrebbe ricevere depositando un importo pari a tale porzione del Finanziamento presso una primaria banca del mercato interbancario dell'Euro-zona (per l'Euro) per il periodo decorrente alla data in cui la relativa porzione del Finanziamento è divenuta esigibile e che termina l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento.
(b) Qualora, in qualsiasi momento, la Mutuataria comunichi, ai sensi della Sezione 3. 07, il rimborso anticipato di una parte di un Finanziamento denominato in USD che è soggetto a un Tasso di Interesse Variabile o qualora la Mutuataria rimborsi anticipatamente su base volontaria tale parte del Finanziamento, la Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca, oltre a qualsiasi commissione amministrativa per il pagamento anticipato o ad altri importi dovuti in relazione ad esso, una commissione di unwinding pari a zero virgola quindici per cento (0,15%) dell'importo in linea capitale del Finanziamento rimborsato anticipatamente.
(c) Qualora, in qualsiasi momento:
la Mutuataria effettui una comunicazione, ai sensi della Sezione 3.07, di rimborso anticipato di qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso o la Mutuataria altrimenti rimborsi anticipatamente tale parte del Finanziamento;
una parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso la cui scadenza venga accelerata ai sensi della Sezione 7.06 o diventi comunque esigibile prima della scadenza dichiarata o diventi soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ai sensi della Sezione 3.04(e); oppure
una porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso sia cancellata ai sensi delle Sezioni 3.08, 7.02 o 7.06 o venga comunque cancellata;
la Mutuataria, oltre a qualsiasi commissione amministrativa di rimborso anticipato, commissione di cancellazione o altri importi dovuti in relazione a ciò, corrisponderà alla Banca, su richiesta, l'importo degli eventuali Costi di Unwinding; fermo restando che, ove l'importo di tali Costi di Unwinding sia negativo, la Banca, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, accrediterà alla Mutuataria, nella Valuta del Finanziamento, l'importo di tali Costi di Unwinding.
(d) La Mutuataria dovrà immediatamente rimborsare alla Banca, previa comunicazione della stessa, tutti i costi, le spese e le perdite sostenuti dalla Banca e non altrimenti recuperati dalla Banca ai sensi delle Sezioni 3.10(a), 3.10(b) e 3.10(c) a seguito del verificarsi di un evento di cui alle successive Sezioni 7.01 o 7.06, di una modifica della durata di un Periodo di Interessi rilevante ai sensi della Sezione 3.13(b), di una modifica del criterio di determinazione del tasso di interesse ai sensi della Sezione 3.13(c), del rimborso anticipato o del rimborso di una parte del Finanziamento in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, del mancato pagamento da parte della Mutuataria di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto alla scadenza, del reperimento della provvista da parte della Banca, o con riferimento ai relativi accordi, di una Erogazione richiesta in una domanda di erogazione presentata ai sensi della Sezione 3.01(b) ma non effettuata in conseguenza all'applicazione di una o più disposizioni del Contratto di Finanziamento (ad eccezione dei casi di inadempimento o di negligenza da parte della Banca, a seconda dei casi), del pagamento di un importo scaduto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, o del mancato rimborso anticipato da parte della Mutuataria in conformità con una comunicazione di rimborso anticipato trasmessa ai sensi di qualsivoglia disposizione del Contratto di Finanziamento.
(e) Un certificato della Banca relativo ad un importo dovuto ai sensi della presente Sezione 3.1 O sarà definitivo, conclusivo e vincolante per la Mutuataria, a meno che la Mutuataria non dimostri, in maniera ritenuta soddisfacente per la Banca, che contenga un errore evidente.
Sezione 3.11. Valuta, Forma e Determinazione dei Pagamenti
(a) Tutti i pagamenti a titolo di capitale, degli interessi, degli Oneri e di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento o. del Accordo di garanzia saranno effettuati, dedotta qualsivoglia detrazione o ritenuta, senza compensazione o eccezione, nella Valuta del Finanziamento, per il valore alla data di scadenza, presso la banca o le banche e nel luogo o nei luoghi di volta in volta designati dalla Banca.
(b) Qualora la data di scadenza di un pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sarà invece dovuto il Giorno Lavorativo successivo e gli interessi (o la Commissione di Disponibilità, a seconda dei casi) continueranno a maturare per il periodo ricompreso tra tale data e il Giorno Lavorativo successivo. Su richiesta della Mutuataria, d'intesa con la Banca, tale pagamento potrà essere effettuato in una data anteriore concordata dalle parti.
Sezione 3.12. Commissioni e Costi
La Mutuataria si farà carico di tutte le commissioni e i costi dei professionisti, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti dalla Banca per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di tutti gli Accordi di Progetto e di qualsiasi documento correlato.
Sezione 3.13. Alterazione del Mercato
(a) Qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato, la Banca dovrà inoltrare tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Nel caso in cui la Banca notifichi alla Mutuataria il verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato:
gli interessi matureranno su qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ad un tasso pari alla somma di:
(A) il Margine; e
(B) il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista per la Banca da qualsiasi fonte la Banca possa ragionevolmente ricavarla ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, se disponibile), come comunicato dalla Banca alla Mutuataria non appena possibile e in ogni caso prima che gli interessi siano dovuti in relazione al relativo Periodo di Interessi; fermo restando che se il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (B) è inferiore a zero, il tasso sarà considerato pari a zero; e
gli interessi matureranno su qualsiasi porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso ad un tasso pari al Tasso di Interesse Fisso determinato ai sensi della Sezione 3.04(d), incluso il Margine;
in ogni caso fino a quando la Banca non avrà comunicato alla Mutuataria la cessazione dell'Evento di Alterazione del Mercato.
(b) Al verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato, la Banca avrà il diritto, a propria discrezione, di modificare la durata di qualsivoglia relativo Periodo di Interesse inoltrando alla Mutuataria una comunicazione scritta in merito. Tale modifica di un Periodo di Interessi avrà effetto alla data specificata dalla Banca in tale comunicazione.
(c) Ferma restando la Sezione 3.13(a), qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato e la Banca o la Mutuataria lo richiedano, entro cinque Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca ai sensi della precedente Sezione 3.13(a), la Banca e la Mutuataria avvieranno trattative (per un periodo non superiore a trenta giorni) al fine di concordare un criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento.
Qualsiasi criterio alternativo così concordato entrerà in vigore in conformità ai propri termini e sostituirà il tasso di interesse allora in vigore ai sensi della precedente Sezione 3.13(a). Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo, la Mutuataria potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento alla successiva Data di Pagamento degli Interessi in conformità alla Sezione 3.07, ma senza alcuna commissione amministrativa di rimborso anticipato.
Storico versioni
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