Accordo di garanzia
Art. III
Varie
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO III - VARIE
Sezione 3.01. Comunicazioni
I seguenti indirizzi sono specificati ai fini della Sezione 10.01 dei Termini e Condizioni Standard, sebbene qualsivoglia comunicazione sarà considerata consegnata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica:
Per il Garante:
Ministero delle Finanze dell'Ucraina
12/2 Via Hrushevskoho.
Kiev 01008
Ucraina
Alla c.a.: Dipartimento Progetti Finanziari Internazionali
(International Financial Projects Department)
Email: infomf@minfin.gov.ua
Per la Banca:
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
5 Bank St,
Londra E14 4BG
Regno Unito
Alla c.a.: Dipartimento Amministrazione
Operazioni / Operazione n. 54753
(Operation Administration
Department / Operation No. 54753)
Telefono: +44 20 7338 6000
Email: oad@ebrd.com
Per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
00135 Roma
Italia
Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telefono: +39 3691 4471
Sezione 3.02. Parere Legale
Ai fini della Sezione 9.03(b) dei Termini e Condizioni Standard e ai sensi della Sezione 6.02(b) del Contratto di Finanziamento, il parere o i pareri dei consulenti legali saranno rilasciati per conto del Garante dal Ministro della Giustizia del Garante, saranno indirizzati alla Banca, al Governo della Repubblica Italiana e a CDP e i seguenti aspetti dovranno essere inclusi nel parere o nei pareri da fornire alla Banca (a titolo esemplificativo):
conferma che il presente accordo è stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonché sottoscritto e rilasciato per conto di quest'ultimo; e
conferma che il presente accordo costituisce obbligazioni legali, valide e giuridicamente vincolanti del Garante, opponibili in conformità ai relativi termini.
Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi
(a) Il presente accordo vincolerà e sarà a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle relative parti, fermo restando che nè il Garante nè il Governo della Repubblica Italiana potranno cedere o trasferire tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto della Banca.
(b) La Banca potrà, senza il consenso del Garante o del Governo della Repubblica Italiana, trasferire, cedere o novare tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo relativi alla Tranche Finanziata Italia a CDP o a qualsiasi altro soggetto designata dal Governo della Repubblica Italiana e concordato dalla Banca. In relazione a ciascuna cessione, la Banca dovrà tempestivamente trasmettere al Garante e alla Mutuataria la comunicazione di cessione di cui alla precedente Sezione 2.01(c).
IN FEDE le parti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione del presente accordo in sei copie (due copie per l'Ucraina, due per la Banca e due per il Governo della Repubblica Italiana) in Monaco nel giorno e nell'anno sopra indicati.
GARANTE
UCRAINA
By:______________________________
Nome: Dmytro Kuleba
Titolo: Ministro degli Affari Esteri
LA BANCA
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Da: ______________________________
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Da: ______________________________
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Storico versioni
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