Accordo di supporto
Art. IV
Diritti e discrezionalità delle parti
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO IV - DIRITTI E DISCREZIONALITÀ DELLE PARTI
Sezione 4.01 Discrezionalità delle Parti.
(a) A seguito della cessione dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), CDP avrà piena discrezionalità nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) dei Diritti Ceduti, senza la necessità di consultarsi con la Banca o di richiedere il suo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali Diritti Ceduti (che, a titolo di chiarimento, includerà la Garanzia Ucraina, nella misura in cui essa si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni.
(b) La Banca avrà piena discrezionalità nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) (i) del Contratto di Finanziamento, (ii) ciascuna delle Erogazioni effettuate dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogati dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata Italia (che non siano ancora Diritti Ceduti) e (iii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca ad Erogazioni nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e/o a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) che non siano ancora Diritti Ceduti); senza la necessità di consultarsi con l'Italia o CDP o, ai sensi del seguente paragrafo (c) che segue, di richiedere il relativo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali aspetti, ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni. La Banca eserciterà le proprie attività di gestione e di recupero in buona fede, ma nella propria assoluta discrezionalità, in conformità e applicando le proprie policy e procedure interne di volta in volta in vigore.
(c) La Banca non concederà proroghe con riferimento alla Ultima Data di Disponibilità con riferimento alla Tranche Finanziata Italia oltre il 20 marzo 2030 senza il previo consenso scritto di CDP.
Sezione 4.02 Nessuna partecipazione.
Nè l'Italia nè CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della Banca in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi decisione della Banca di effettuare le Erogazioni (anche in circostanze in cui sia verificata una violazione o sia sorto il diritto di accelerazione della scadenza o altro diritto di far valere il Contratto di Finanziamento, o di richiedere, o altrimenti far valere i rimedi ai sensi della, la Garanzia Ucraina), di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere la i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina.
Sezione 4.03 Condivisione delle informazioni.
(a) La Banca informerà l'Italia e CDP di qualsiasi decisione di cancellazione o di accelerazione della scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento, o nel caso in cui la Mutuataria effettui rimborsi anticipati o cancelli qualsiasi Importo Disponibile nell'ambito della Tranche Finanziata Italia ai sensi del Contratto di Finanziamento. CDP informerà la Banca di qualsiasi decisione o azione intrapresa da CDP o dall'Italia per accelerare la scadenza o altrimenti far valere i Diritti Ceduti.
(b) In aggiunta alle informazioni di cui alla Sezione 4.03(a), la Banca, di volta in volta, condividerà tempestivamente con l'Italia e CDP qualsiasi informazione scritta e/o relazione ricevuta dalla Banca fornita per la Mutuataria in relazione al Progetto ai sensi delle sezioni 3.01(d), 3.06 (Frequenza della Rendicontazione e Requisiti per la Trasmissione) e 4.01 (Relazioni Finanziarie e Rapporti) del Contratto di Finanziamento e della sezione 4.04 (Relazioni sul Progetto e Rapporti) dei Termini e Condizioni Standard.
Storico versioni
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