Accordo di supporto

Art. IX

Legge applicabile e risoluzione delle controversie

In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 9.01 Scelta del diritto applicabile. Il presente Accordo e qualsiasi controversia o pretesa (comprese quelle di natura extracontrattuale) derivanti da o in relazione ad esso o al suo oggetto o alla sua formazione saranno disciplinati e interpretati in conformità al diritto pubblico internazionale. Sezione 9.02 Risoluzione delle controversie. (a) Le Parti impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi disputa o controversia tra loro derivante dal presente Accordo o dalla sua violazione, risoluzione o invalidità o comunque in relazione ad esso. A tal fine, su iniziativa di una delle Parti, l'altra Parte dovrà tempestivamente incontrarsi con la Parte che ha avviato la procedura per discutere di tali dispute o controversie e, se richiesto dalla Parte che ha avviato la procedura per iscritto, risponderà per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla Parte che ha avviato la procedura in merito a tali dispute o controversie; (b) Se tale disputa o controversia, o qualsiasi pretesa ad essa relativa, non potrà essere risolta in via amichevole come previsto nella Sezione 9.02(a) entro sessanta giorni di calendario dalla data in cui è stata presentata la richiesta di incontro di cui alla sottosezione (a), tale disputa o controversia, o pretesa ad essa relativa, sarà risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento arbitrale UNCITRAL in vigore alla data del presente Contratto, fatto salvo quanto segue: (i) il numero di arbitri sarà tre; (ii) l'autorità che ha potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL sarà il Segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato; (iii) nel momento in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dovrà nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sarà libero di scegliere qualsiasi individuo che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL; (iv) la sede dell'arbitrato sarà L'Aia; (v) la lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese; (vi) il diritto da applicare da parte del tribunale arbitrale sarà il diritto pubblico internazionale, le cui fonti si intendono a tal fine includere: (A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati pertinenti, i quali saranno reciprocamente vincolanti per le Parti; (B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali (che siano o meno direttamente vincolanti per le Parti) generalmente riconosciuti come codificati o assorti a norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi; (C) altre forme di prassi internazionale, comprese le prassi degli stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, coerenza e durata tali da creare obblighi giuridici; e (D) principi generali di diritto applicabili; (vii) ferme restando le disposizioni del Regolamento Arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sarà autorizzato ad adottare misure cautelari o a concedere misure preliminari nei confronti di alcuna delle Parti e nessuna delle Parti potrà rivolgere ad una autorità giudiziaria alcuna richiesta di misure cautelari o di misure preliminari nei confronti di alcuna altra Parte; e (viii) il tribunale arbitrale avrà la facoltà di prendere in considerazione e riunione in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata davanti ad esso dalle Parti nella misura in cui tale disputa o controversia derivi dal presente Contratto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessuna altra parte o altra controversia potrà essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale; (c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà operare o essere considerato come una rinuncia o altra modifica in relazione ad immunità, privilegi o esenzioni della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile; e (d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal presente Contratto, la certificazione da parte della Banca relativa a qualsivoglia importo dovuto alla Banca ai sensi del presente Accordo costituirà una prima facie prova di tale importo. IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno pr ovveduto alla sottoscrizione del presente Accordo in cinque copie (due per la Banca, due per il Governo della Repubblica Italiana e una per CDP) alla data sopra indicata.
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