Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 8 nov 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
Storico versioni
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