Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 8 nov 2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
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