Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 8 nov 2024
1. Gli atti internazionali di cui all', comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.
2. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all', comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all', comma 1, lettera d), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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