Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 8 nov 2024
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all', comma 1, lettera d).
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urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163#art-rd-2

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