Accordo di supporto
Art. VIII
Varie
In vigore dal 8 nov 2024
ARTICOLO VIII - VARIE
Sezione 8.01 Comunicazioni.
Qualsivoglia notifica, richiesta o altra comunicazione che debba o possa essere fornita o effettuata ai sensi del presente Accordo dovrà essere fatta in forma scritta. Tali notifiche, richieste o altre comunicazioni si riterranno debitamente consegnati o effettuati una volta consegnati in forma leggibile alla Parte a cui devono essere consegnati o effettuati, all'indirizzo della Parte indicato nel presente Contratto, o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avrà specificato per iscritto alla parte che ha inoltrato l'avviso o che ha presentato la richiesta. Tale consegna potrà essere effettuata, e sarà considerata tale, a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. A tal fine si indicano i seguenti indirizzi e soggetti:
Per la Banca:
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
5 Bank Street,
Londra E14 4BG,
Regno Unito
Attenzione: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753
Email: oad@ebrd.com
Telefono: +44 20 7338 6000
Per l'Italia:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
00135 Roma
Italia
Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telefono: +39 3691 4471
Per CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
in qualità di gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Goito 4
00185 Roma
Italia
Attenzione: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo
Email: bu frcs@cdp.it
Telefono: +39 06 4221 3044
(b) Gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni consegnati a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica, saranno efficaci solo quando effettivamente ricevuti (o resi disponibili) in forma leggibile, fermo restando che gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni ricevuti (o resi disponibili) dopo le ore 17:00 nel luogo in cui la parte destinataria dell'avviso, della richiesta o della comunicazione in questione ha il proprio indirizzo ai fini del presente Contratto, saranno considerati efficaci solo il giorno successivo.
Sezione 8.02 Successori e aventi causa; Diritti di terzi.
(a) Il presente Accordo vincolerà e sarà da intendersi a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle parti, sebbene nessuna delle parti potrà cedere o trasferire in altro modo tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
(b) Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 9.02(a), nessuno dei termini del presente Accordo deve intendersi opponibile da terzi.
Sezione 8.03 Riservatezza.
(a) Alla luce della natura pubblica delle risorse del Fondo Rotativo, non sarà possibile applicare previsioni/limitazioni di riservatezza al presente Accordo o a qualsiasi altro accordo o documentazione relativi alla realizzazione del Progetto, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, la Garanzia Ucraina e la Documentazione del Titolo BERS e qualsiasi documento accessorio, correlato o connesso. Pertanto, nessuna delle Parti sarà tenuta a garantire la riservatezza del presente Accordo e non avrà alcun obbligo in tal senso.
Sezione 8.04 Scambi (counterparts).
Il presente Accordo potrà essere sottoscritto mediante più scambi separati (counterparts), ognuno dei quali sarà considerato quale originale e congiuntamente dovranno intendersi costituire il medesimo atto.
Sezione 8.05 Intero accordo, Modifiche.
(a) Il presente Accordo costituisce l'intero impegno delle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione. (b) Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da qualsiasi disposizione del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione.
Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Accordo senza il consenso di terzi.
(c) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale l'Italia informerà la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne italiane necessarie per l'entrata in vigore del presente Contratto.
Storico versioni
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