Accordo

Art. 3.39

Tribunale d'appello

In vigore dal 31 ago 2023
.39 Tribunale d'appello 1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze del tribunale. 2. Il tribunale d'appello è composto da sei membri, dei quali due sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione, due del Vietnam e due di paesi terzi. 3. A norma dell'.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera a), il comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina i sei membri del tribunale d'appello1. ______  1 Anziché proporre la nomina di due membri che hanno la sua nazionalità, ciascuna parte può proporre di nominare fino a due membri con un'altra nazionalità. In tal caso, ai fini del presente articolo tali membri sono considerati in possesso della nazionalità della parte che ne ha proposto la nomina. 4. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale d'appello in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste ai paragrafi 2 e 3. 5. Il mandato dei membri del tribunale d'appello è di quattro anni, rinnovabile una volta. Tuttavia il mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante estrazione a sorte, è di sei anni. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. 6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente, estratti a sorte per un mandato di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri che sono cittadini di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dai copresidenti del comitato o dai loro rispettivi delegati. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile. 7. I membri del tribunale d'appello possiedono una provata competenza in materia di diritto internazionale pubblico e le qualifiche richieste nei rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più elevate funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. È auspicabile che possiedano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale e di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali. 8. Nell'esame degli appelli il tribunale d'appello è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino di uno Stato membro dell'Unione, uno è cittadino del Vietnam e uno è cittadino di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro che è cittadino di un paese terzo. 9. La composizione della divisione incaricata di esaminare ciascun appello è stabilita in ogni caso dal presidente del tribunale d'appello secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le loro funzioni. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua a essere membro del tribunale d'appello. 10. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro. Le procedure di lavoro sono compatibili con la presente sezione e le istruzioni di cui all'allegato 13 (Procedure di lavoro del tribunale d'appello). Il presidente del tribunale d'appello stabilisce un progetto di procedure di lavoro in consultazione con gli altri membri del tribunale d'appello e lo presenta al comitato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il progetto di procedure di lavoro è adottato dal comitato. Se il progetto di procedure di lavoro non è adottato dal comitato entro tre mesi dalla presentazione, il presidente del tribunale d'appello apporta le modifiche necessarie al progetto di procedure di lavoro, tenendo conto dei pareri espressi dalle parti. Successivamente il presidente del tribunale d'appello presenta al comitato il progetto riveduto di procedure di lavoro. Il progetto riveduto di procedure di lavoro si considera adottato a meno che il comitato non decida di respingerlo entro tre mesi dalla presentazione. 11. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della presente sezione, dalle eventuali disposizioni integrative adottate dal comitato o dalle procedure di lavoro adottate a norma del paragrafo 10, la divisione competente del tribunale d'appello può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 12. La divisione del tribunale d'appello si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, la divisione del tribunale d'appello pronuncia la propria decisione a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri. Le opinioni espresse dai singoli membri di una divisione del tribunale d'appello sono anonime. 13. I membri del tribunale d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle altre attività in materia di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. 14. I membri del tribunale d'appello ricevono il pagamento di un onorario mensile da stabilire mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente ricevono inoltre un compenso giornaliero equivalente all'onorario determinato conformemente al paragrafo 16 per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello a norma della presente sezione. 15. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero di cui al paragrafo 14 sono corrisposti da entrambe le parti, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo, e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo in sua vece. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati. 16. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione che stabilisce l'importo degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello. Tali onorari e spese sono suddivisi dal tribunale d'appello, tra le parti della controversia conformemente all'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4. 17. Su decisione del comitato, l'onorario mensile, l'onorario giornaliero e gli altri onorari e le altre spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e non sono autorizzati a esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga. Il comitato stabilisce il loro compenso e le questioni organizzative correlate. 18. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese relative a tale sostegno sono suddivise dal tribunale d'appello tra le parti della controversia conformemente all'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 4.
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