Accordo
Art. 3.34
Altre domande
In vigore dal 31 ago 2023
.34
Altre domande
1. Un ricorrente non presenta una domanda al tribunale se ha una domanda pendente dinanzi a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che il ricorrente non ritiri tale domanda pendente.
2. Il ricorrente che agisca per proprio conto non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui all'.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.
3. Il ricorrente che agisca per conto di una società stabilita in loco non presenta una domanda al tribunale nel caso in cui una persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della società stabilita in loco oppure è controllata, direttamente o indirettamente, dalla società stabilita in loco abbia una domanda pendente dinanzi al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale in relazione alla stessa misura che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e riguardante la stessa perdita o lo stesso danno, a meno che detta persona non ritiri tale domanda pendente.
4. Prima di presentare una domanda il ricorrente fornisce:
a) elementi di prova atti a dimostrare che egli stesso e, ove pertinente a norma dei paragrafi 2 e 3, qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale del ricorrente o della società stabilita in loco, oppure qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata dal ricorrente o dalla società stabilita in loco, hanno ritirato le domande pendenti di cui al paragrafo 1, 2 o 3; e
b) una rinuncia al suo diritto e, se del caso, al diritto della società stabilita in loco, di avviare qualunque domanda di cui al paragrafo 1.
5. Il presente articolo si applica in combinato disposto con l'allegato 12 (Procedimenti paralleli).
6. La rinuncia presentata a norma del paragrafo 4, lettera b), cessa di applicarsi qualora la domanda sia respinta sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di nazionalità richieste per avviare un procedimento a norma del presente accordo.
7. I paragrafi da 1 a 4, compreso l'allegato 12 (Procedimenti paralleli), non si applicano quando le domande depositate dinanzi a un organo giurisdizionale interno sono avviate al solo scopo di ottenere un provvedimento ingiuntivo o una pronuncia di accertamento provvisori e non comportano il pagamento di un risarcimento pecuniario.
8. Se le domande sono presentate a norma sia della presente sezione sia della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), oppure a norma sia della presente sezione sia di un altro accordo internazionale riguardante un trattamento analogo a quello che si presume sia incompatibile con le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), una divisione del tribunale istituita a norma della presente sezione, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, tiene in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza i procedimenti a norma della sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti) o di un altro accordo internazionale. A tal fine essa può anche sospendere il procedimento, qualora lo ritenga necessario. Nell'agire a norma della presente disposizione il tribunale rispetta le prescrizioni di cui all'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6.
Storico versioni
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