Accordo

Art. 3.35

Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda

In vigore dal 31 ago 2023
.35 Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda 1. È possibile presentare una domanda al tribunale a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia da parte del tribunale secondo le procedure di cui alla presente sezione ed è accompagnata dalla scelta del ricorrente in merito a uno dei meccanismi in materia di risoluzione delle controversie di cui all'.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, come norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie; b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'.30 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda sono conformi alle prescrizioni di cui rispettivamente all'.30 (Consultazioni), paragrafi 1 e 2, e all'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1; d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'.30 (Consultazioni); e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata al tribunale a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda) trovano giustificazione nella misura o nelle misure descritte nell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda notificato a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda); e f) sono soddisfatte le condizioni di cui all'.34 (Altre domande). 2. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni attinenti alla giurisdizione derivanti dalle pertinenti norme in materia di risoluzione delle controversie.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-35

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Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda (Art. 3.35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo