Accordo

Art. 3.43

Misure antielusione

In vigore dal 31 ago 2023
.43 Misure antielusione Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilità, nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilità di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-43

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Misure antielusione (Art. 3.43 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo