Accordo

Art. 3.45

Domande giuridicamente infondate

In vigore dal 31 ago 2023
.45 Domande giuridicamente infondate 1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali, quali un'eccezione volta a dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella sua competenza, e fatto salvo il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto volta a dimostrare che, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'.53 (Sentenza provvisoria) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Tale eccezione non può essere presentata nelle more del procedimento a norma dell'.44 (Eccezioni preliminari), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale ed emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito a tale eccezione, motivandole debitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo