Accordo

Art. 3.47

Decisioni provvisorie

In vigore dal 31 ago 2023
.47 Decisioni provvisorie Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro di beni nè impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-47

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Decisioni provvisorie (Art. 3.47 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo