Art. 3.47 · Decisioni provvisorie
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Art. 3.47

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Decisioni provvisorie

In vigore dal 31 ago 2023
.47 Decisioni provvisorie Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro di beni nè impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.
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