Accordo
Art. 3.42
Diritto applicabile e norme di interpretazione
In vigore dal 31 ago 2023
.42
Diritto applicabile e norme di interpretazione
1. Il tribunale e il tribunale d'appello decidono se, come asserito dal ricorrente, le misure oggetto della domanda violino le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti).
2. Nel pronunciare le proprie decisioni il tribunale e il tribunale d'appello applicano le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e altre disposizioni del presente accordo, ove applicabili, nonché altre norme o altri principi di diritto internazionale applicabili tra le parti e tengono in considerazione, come una questione di fatto, il pertinente diritto interno della parte coinvolta nella controversia.
3. Si precisa che il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dall'interpretazione del diritto interno condivisa dagli organi giurisdizionali o dalle autorità competenti a interpretare il pertinente diritto interno, e qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale e dal tribunale d'appello non è vincolante per gli organi giurisdizionali e le autorità delle parti.
Il tribunale e il tribunale d'appello non sono competenti a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte coinvolta nella controversia.
4. Il tribunale e il tribunale d'appello interpretano il presente accordo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, quali codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.
5. Se insorgono gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative alla presente sezione, il comitato può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.
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