Accordo›Titolo II
Art. 6
Società civile
In vigore dal 4 nov 2020
Società civile
1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare delle università, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2. Le parti collaborano per promuovere il ruolo della società civile, in modo da consentirle di:
a) essere consultata nel processo di elaborazione delle politiche nazionali, secondo i principi democratici e le disposizioni costituzionali;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
c) ricevere, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, risorse finanziarie conformemente ai principi di trasparenza e responsabilità, nonché un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave, e
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-6