Accordo›Titolo I
Art. 2
Principi generali
In vigore dal 4 nov 2020
Principi generali
1. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. Le parti riconoscono che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtù della costituzione dell'Afghanistan, è titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese.
3. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
4. Le parti confermano il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali successivi parametri di sviluppo. In tal modo, esse riconoscono la responsabilità dell'Afghanistan in materia di elaborazione e attuazione dei suoi piani di sviluppo economico e sociale e delle relative politiche di sviluppo, compresi i programmi di priorità nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale contesto a un elevato livello di tutela ambientale, a una società inclusiva e alla parità uomo-donna.
5. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del parlamento e del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
Storico versioni
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