Accordo›Titolo II
Art. 4
Diritti umani
In vigore dal 4 nov 2020
A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITÀ UOMO-DONNA E SOCIETÀ CIVILE
Diritti umani
1. A integrazione dell', paragrafo 2, lettera c), e dell', paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere, tra l'altro:
a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema;
c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan;
d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e
e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-4