AccordoTitolo II

Art. 4

Diritti umani

In vigore dal 4 nov 2020
A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITÀ UOMO-DONNA E SOCIETÀ CIVILE Diritti umani 1. A integrazione dell', paragrafo 2, lettera c), e dell', paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere, tra l'altro: a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema; c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan; d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-4

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