AccordoTitolo II

Art. 3

Dialogo politico

In vigore dal 4 nov 2020
Dialogo politico Le parti instaurano un dialogo politico regolare che, se del caso, può svolgersi a livello ministeriale. Tale dialogo consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato e favorisce una migliore comprensione reciproca e una maggiore solidarietà. Le parti intensificano il dialogo politico a sostegno degli interessi comuni, comprese le rispettive posizioni nelle sedi regionali e internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-3

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Dialogo politico (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo