Accordo›Titolo II
Art. 3
Dialogo politico
In vigore dal 4 nov 2020
Dialogo politico
Le parti instaurano un dialogo politico regolare che, se del caso, può svolgersi a livello ministeriale. Tale dialogo consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato e favorisce una migliore comprensione reciproca e una maggiore solidarietà. Le parti intensificano il dialogo politico a sostegno degli interessi comuni, comprese le rispettive posizioni nelle sedi regionali e internazionali.
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