Accordo›Titolo II
Art. 5
Parità uomo-donna
In vigore dal 4 nov 2020
Parità uomo-donna
1. Le parti cooperano per consolidare le politiche e i programmi attinenti alle questioni di genere, potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e sostenere l'attuazione di strategie sulla parità uomo-donna, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira in particolare a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, soprattutto in materia di istruzione.
2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:
a) garantire che le questioni di genere siano debitamente integrate in tutte le strategie, le politiche e i programmi in materia di sviluppo, in particolare quelli riguardanti la partecipazione politica, la salute e l'alfabetizzazione, e
b) consentire lo scambio di esperienze e migliori prassi nella promozione della parità uomo-donna e promuovere l'adozione di misure concrete a favore delle donne.
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