Accordo›Titolo II
Art. 9
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari
In vigore dal 4 nov 2020
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare nelle sedi internazionali per lottare contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi multilaterali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché di altri accordi negoziati a livello multilaterale e di obblighi internazionali. Esse concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti convengono di collaborare e di adottare misure per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle ADM e dei relativi vettori applicabili alle parti, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.
4. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5. Le parti convengono inoltre di collaborare per instaurare efficaci controlli nazionali all'esportazione, onde prevenire la proliferazione, e di controllare le esportazioni e il transito di beni legati alle ADM, compresi i controlli dell'impiego finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso e l'imposizione di deterrenti efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
6. Le parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le società. Esse riconoscono altresì che i rischi possono derivare da attività criminali (proliferazione, traffico), incidenti (industria, trasporti, laboratori) o eventi naturali (pandemie). Si impegnano pertanto a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuare i rischi CBRN. A tal fine potrebbero risultare necessari progetti in campo giuridico, normativo, di contrasto, scientifico e in materia di preparazione e una cooperazione a livello regionale.
7. L'Unione fornisce, se del caso, sostegno a tali iniziative concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza tecnica.
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