Accordo›Titolo II
Art. 8
Cooperazione in relazione allo statuto di Roma
In vigore dal 4 nov 2020
C. SOSTEGNO ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE
Cooperazione in relazione allo statuto di Roma
Le parti ritengono che la piena operatività della Corte penale internazionale (CPI) costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali. Esse ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, devono essere perseguiti in primo luogo mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale in collaborazione con la CPI. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per ratificare strumenti connessi allo statuto di Roma, quali, in particolare, l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale;
b) condividendo l'esperienza relativa agli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e c) adottando misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.
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