Accordo›Titolo II
Art. 11
Lotta contro il terrorismo
In vigore dal 4 nov 2020
Lotta contro il terrorismo
1. Le parti sono decise a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, anche in ambito regionale, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale, e a collaborare per impedire la diffusione di ideologie estremiste e, in particolare, la radicalizzazione dei giovani. Esse si impegnano a collaborare con i partner internazionali ai fini della completa attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
2. Le parti convengono di cooperare su questioni attinenti alla lotta contro le attività terroristiche e di scambiare informazioni su tutte le questioni pertinenti, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e internazionale. La lotta contro il terrorismo costituisce un elemento importante della cooperazione. Esse convengono di promuovere l'attuazione degli strumenti e degli accordi internazionali pertinenti nel settore. In tale contesto, lo sviluppo delle capacità interesserà tutti i settori pertinenti della giustizia penale.
Storico versioni
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