AccordoTitolo IV

Art. 14

Trattamento della nazione più favorita

In vigore dal 4 nov 2020
Trattamento della nazione più favorita 1. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. 2. Il trattamento della nazione più favorita di cui al paragrafo 1 non si applica alle preferenze concesse da una parte nel quadro di un'intesa a seguito di accordi che istituiscono un'unione doganale, una zona di libero scambio oppure una zona di trattamento preferenziale equivalente.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-14

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Trattamento della nazione più favorita (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo