Accordo›Titolo IV
Art. 18
Investimenti
In vigore dal 4 nov 2020
Investimenti
1. Le parti incentivano gli investimenti diretti esteri attraverso la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti. A tal fine esse possono, ove necessario, avviare un dialogo coerente inteso a una migliore comprensione e a una maggiore cooperazione in materia di investimenti, vagliando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti e favorevoli per gli investitori.
2. Per potenziare gli investimenti diretti esteri dell'Unione in Afghanistan, le parti sottolineano l'importanza della partecipazione del settore privato e, in tale contesto, riconoscono la necessità di misure e incentivi del settore pubblico, come l'accesso al credito e le garanzie sugli investimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-18