Accordo›Titolo IV
Art. 15
Questioni sanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 4 nov 2020
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei rispettivi territori.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3. Le parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale cooperazione è adeguata alle esigenze delle parti e attuata con l'obiettivo di aiutare ciascuna parte a conformarsi alle disposizioni di legge dell'altra.
4. Le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie su richiesta di una di esse.
5. Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni su temi pertinenti ai fini del presente articolo.
Storico versioni
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