Accordo›Titolo IV
Art. 19
Servizi
In vigore dal 4 nov 2020
Servizi
Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto, in particolare, a:
a) scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi;
b) promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati;
c) promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, e
d) promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-19