AccordoTitolo IV

Art. 19

Servizi

In vigore dal 4 nov 2020
Servizi Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto, in particolare, a: a) scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi; b) promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati; c) promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, e d) promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-19

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