Accordo›Titolo IV
Art. 16
Ostacoli tecnici agli scambi
In vigore dal 4 nov 2020
Ostacoli tecnici agli scambi
Le parti promuovono l'uso delle norme europee e internazionali da parte dell'Afghanistan come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità. Esse collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità per garantire che siano elaborati, adottati e applicati in modo trasparente ed efficace e che non creino inutili ostacoli ai loro scambi bilaterali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-16