AccordoTitolo IV

Art. 16

Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 4 nov 2020
Ostacoli tecnici agli scambi Le parti promuovono l'uso delle norme europee e internazionali da parte dell'Afghanistan come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità. Esse collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità per garantire che siano elaborati, adottati e applicati in modo trasparente ed efficace e che non creino inutili ostacoli ai loro scambi bilaterali.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-16

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Ostacoli tecnici agli scambi (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo