AccordoTitolo IV

Art. 20

Movimenti di capitale

In vigore dal 4 nov 2020
Movimenti di capitale Le parti si adoperano per agevolare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-20

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Movimenti di capitale (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo