Accordo›Titolo V
Art. 25
Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
In vigore dal 4 nov 2020
Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria, e la corruzione. La cooperazione intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli e la convenzione ONU contro la corruzione. Le parti prestano particolare attenzione ai legami tra la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attività criminali.
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