AccordoTitolo V

Art. 27

Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

In vigore dal 4 nov 2020
Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite e per finanziare il terrorismo. 2. Le parti convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consente in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo