Accordo›Titolo V
Art. 27
Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
In vigore dal 4 nov 2020
Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
1. Le parti convengono di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite e per finanziare il terrorismo.
2. Le parti convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.
La cooperazione consente in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).
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