Accordo›Titolo IV
Art. 23
Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 4 nov 2020
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti.
2. Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Esse convengono di agevolare il conseguimento di detto obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione amministrativa, compresi la creazione e il rafforzamento di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti e il potenziamento della cooperazione tesa a individuare gli strumenti atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali nel settore e delle rispettive capacità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-23