AccordoTitolo V

Art. 29

Tutela consolare

In vigore dal 4 nov 2020
Tutela consolare L'Afghanistan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente in Afghanistan in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-29

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Tutela consolare (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo