Accordo›Titolo VI
Art. 34
Servizi finanziari
In vigore dal 4 nov 2020
Servizi finanziari
1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le parti collaborano per predisporre quadri giuridici e regolamentari, infrastrutture e risorse umane in Afghanistan e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.
Storico versioni
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