Accordo›Titolo VI
Art. 36
Gestione del rischio di catastrofi
In vigore dal 4 nov 2020
Gestione del rischio di catastrofi
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi. Particolare attenzione va rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per gestire i pericoli e i rischi e ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.
2. La cooperazione in questo settore può concentrarsi su:
a) riduzione del rischio di catastrofi, e in particolare resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze;
b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e della resilienza a tutti i livelli;
c) valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e
d) sostegno allo sviluppo delle capacità di gestione del rischio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-36