Accordo›Titolo VI
Art. 41
Occupazione e sviluppo sociale
In vigore dal 4 nov 2020
Occupazione e sviluppo sociale
1. Nell'ambito dell', le parti convengono di collaborare nel settore dell'occupazione e dello sviluppo sociale, ivi compresi lo sviluppo del mercato del lavoro e l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso.
2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in consessi bilaterali o multilaterali, ad esempio in sede di OIL.
Storico versioni
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