Accordo›Titolo VI
Art. 45
Cultura
In vigore dal 4 nov 2020
Cultura
1. Le parti concordano di promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, esse sostengono e promuovono azioni pertinenti della società civile. Esse rispettano la diversità culturale.
2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative culturali comuni di vario genere, compresa la cooperazione in materia di conservazione del patrimonio.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nelle pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di perseguire obiettivi comuni come la promozione della diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, esse convengono altresì di promuovere l'applicazione della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni
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