Art. 45 · Cultura
AccordoTitolo VI

Art. 45

45 / 60

Cultura

In vigore dal 4 nov 2020
Cultura 1. Le parti concordano di promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, esse sostengono e promuovono azioni pertinenti della società civile. Esse rispettano la diversità culturale. 2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative culturali comuni di vario genere, compresa la cooperazione in materia di conservazione del patrimonio. 3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nelle pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di perseguire obiettivi comuni come la promozione della diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, esse convengono altresì di promuovere l'applicazione della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-45