Accordo›Titolo VI
Art. 40
Trasporti
In vigore dal 4 nov 2020
Trasporti
Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di:
a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri;
b) garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela ambientale;
c) formare il personale, e
d) accrescere le opportunità di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-40