AccordoTitolo VI

Art. 40

Trasporti

In vigore dal 4 nov 2020
Trasporti Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di: a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri; b) garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela ambientale; c) formare il personale, e d) accrescere le opportunità di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-40

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Trasporti (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo