AccordoTitolo VI

Art. 39

Energia

In vigore dal 4 nov 2020
Energia 1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore energetico onde migliorare la produzione, l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia in Afghanistan, comprese tra l'altro: a) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; b) una maggiore cooperazione in campo tecnologico, e c) la formazione professionale. 2. Le parti riconoscono che un quadro trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole costituisce il modo migliore per creare un contesto favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore energetico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Energia (Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo