Accordo›Titolo VI
Art. 38
Istruzione, ricerca, gioventù e formazione professionale
In vigore dal 4 nov 2020
Istruzione, ricerca, gioventù e formazione professionale
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e della formazione professionale. Esse convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di istruzione nell'Unione e in Afghanistan.
2. Le parti promuovono inoltre azioni volte a:
a) instaurare collegamenti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore, agenzie specializzate e organizzazioni giovanili;
b) promuovere lo scambio di informazioni e di know-how e la mobilità di studenti, giovani e giovani lavoratori, ricercatori, accademici e altri esperti, e
c) sostenere lo sviluppo di capacità e la messa a punto di metodi di insegnamento e di apprendimento di qualità, facendo tesoro di altre esperienze pertinenti acquisite nel settore.
3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi di istruzione superiore e per i giovani, come il programma dell'UE Erasmus+, e di programmi per la mobilità e la formazione dei ricercatori, come le azioni Marie Sklodowska-Curie, e di incoraggiare i propri istituti scolastici a collaborare nell'ambito di programmi congiunti al fine di incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie e favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, anche intensificando la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori nell'ambito dell'istruzione e dell'apprendimento non formali.
4. È incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca, anche mediante il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, Orizzonte 2020 (2014-2020).
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