AccordoTitolo VI

Art. 35

Statistiche

In vigore dal 4 nov 2020
Statistiche 1. Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la capacità statistica promuovendo l'armonizzazione della metodologia statistica e sfruttando le migliori prassi con riferimento all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche. Ciò consentirà loro di utilizzare, in modo reciprocamente accettabile, statistiche riguardanti tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici. 2. La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145#art-a-35

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Statistiche (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo