Accordo›Titolo VI
Art. 35
Statistiche
In vigore dal 4 nov 2020
Statistiche
1. Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la capacità statistica promuovendo l'armonizzazione della metodologia statistica e sfruttando le migliori prassi con riferimento all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche. Ciò consentirà loro di utilizzare, in modo reciprocamente accettabile, statistiche riguardanti tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
2. La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.
Storico versioni
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