Accordo›Titolo VI
Art. 42
Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione
In vigore dal 4 nov 2020
Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione
Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende:
a) politica agricola e aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare;
b) conformemente al titolo IV, possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale;
c) benessere degli animali;
d) sviluppo rurale;
e) scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie;
f) elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame;
g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
j) sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e
k) formazione nei settori agricolo e veterinario.
Storico versioni
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